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Sez. 1, Sentenza n. 1790 del 25/05/1956 (Rv. 880466 - 01)

VENDITA - PATTO DI PRELAZIONE - NATURA - OGGETTO.
Stato
decisa il 1956-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/880466-01

VENDITA - PATTO DI PRELAZIONE - NATURA - OGGETTO.

Il patto di prelazione, con il quale alcuno prometta ad altri di dargli la preferenza, a parità di condizioni, nella ipotesi che intenda vendere una determinata cosa, ha carattere di contratto unilaterale preliminare, il cui contenuto è una obbligazione di fare, che diviene attuale quando si verifica la condizione sospensiva cui il patto è sottoposto, cioè l'evento futuro ed incerto costituito dalla volontà di vendita della cosa che della prelazione è stata oggetto. E deve ritenersi mancata la condizione, e quindi non sorto il diritto, quando la vendita abbia per oggetto non la cosa che le parti avevano determinato, ma una cosa qualitativamente diversa, costituita da un unicum di cui la prima faccia parte. (nella specie: era stata pattuita la prelazione per un appartamento, laddove la vendita aveva avuto per oggetto l'intero fabbricato).

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)