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Sez. L, Sentenza n. 11425 del 26/10/1991 (Rv. 474441 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi- Retribuzione imponibile | Indennità di trasferta - Carattere parzialmente risarcitorio - Conseguenza - Coesistenza di rimborsi a piè di lista - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474441-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi- Retribuzione imponibile

Il carattere parzialmente risarcitorio (nella misura del cinquanta per cento) dell'indennità di trasferta, con la conseguenza dell'esclusione dell'importo corrispondente dalla retribuzione imponibile secondo la previsione presuntiva dell'art. 12 n. 1 della legge 30 aprile 1969 n. 153, non può essere escluso per la semplice coesistenza di rimborsi a piè di lista, non potendo da ciò trarsi argomento, in mancanza di ulteriori elementi probatori, ancorché a livello di presunzioni ex art. 2729 cod.civ., del carattere interamente retributivo della suddetta indennità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)