Sez. L, Sentenza n. 18269 del 05/08/2010 (Rv. 615171 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Previdenza (Assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile - Indennità di trasferta in cifra fissa - Base imponibile - Inclusione limitatamente alla metà del suo importo ex art. 12 legge 30 aprile 1969 n.153 - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
La disposizione di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che esclude dalla base imponibile ai fini contributivi le somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità di trasferta in cifra fissa limitatamente al 50 per cento del loro ammontare, pone una presunzione legale di coesistenza in pari misura nella suddetta indennità di una parte remunerativa e una parte restitutoria. Affinché tale presunzione possa operare, è necessario, peraltro, che siano preventivamente accertate l'effettiva natura dell'emolumento e la compresenza in esso di entrambe le componenti, compresenza che deve escludersi per il compenso attribuito a titolo di rimborso di spese non documentabili, effettuato a "piè di lista" sulla base delle spese sostenute nella trasferta dal lavoratore per le sue ordinarie esigenze di vita. (Nella fattispecie la natura meramente retributiva dell'importo corrisposto era confermata anche dalla variabilità dell'ammontare correlata alla professionalità, tipo di lavoro e responsabilità dei singoli dipendenti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)