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Sez. U, Ordinanza n. 615 del 08/11/1985 (Rv. 442649 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LE DECISIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - DIFESA PERSONALE DELLA PARTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442649-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LE DECISIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - DIFESA PERSONALE DELLA PARTE - CONDIZIONI.*

Il principio, secondo il quale la difesa personale della parte postula la sua iscrizione nell'albo degli avvocati e procuratori ed abilitazione ad esercitare l'ufficio di difensore presso il giudice adito, trova applicazione pure con riguardo al ricorso per Cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, soggetto alle ordinarie regole del giudizio di legittimità, e comporta pertanto l'inammissibilità di tale ricorso, ove sottoscritto dallo stesso ricorrente, privo degli indicati requisiti. (V 6417/82, mass n 424046; (V 6253/82, mass n 423908; (V 3879/79, mass n 400343).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)