Sez. U, Ordinanza n. 557 del 12/06/1998 (Rv. 516399 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Avvocato non iscritto all'albo speciale - Ammissibilità - Fondamento - Avvocato sospeso dalla professione per motivi disciplinari - Inammissibilità - Interpretazione irragionevole dell'art. 66 R.D. 37 del 1934 - Esclusione - Ragioni - Art. 571 cod. proc. pen. - Inapplicabilità.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI
Non è irragionevole, e quindi non contrasta con l'art. 3 Costituzione, l'interpretazione dell'art. 66, terzo comma, R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 - normativa speciale rispetto all'art. 365 cod. proc. civ. - secondo la quale, mentre anche un avvocato non iscritto nell' apposito albo può sottoscrivere il ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, non è invece ammissibile tale ricorso dell' avvocato sospeso, pur temporaneamente, dalla professione per motivi disciplinari perché in questo caso difetta il requisito indispensabile dello "ius postulandi", né d'altro canto è applicabile l'eccezione prevista dall'art. 571 cod. proc. pen., che consente all'avvocato sospeso dalla professione di sottoscrivere il ricorso penale, perché al procedimento de quo si applicano le norme del codice di procedura civile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 33, Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 56, Costituzione art. 3 CORTE COST., Preleggi art. 12, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)