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Sez. L, Sentenza n. 8062 del 03/11/1987 (Rv. 455732 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ - CLAUSOLA RELATIVA ALLA INCIDENZA PERCENTUALE DEL CONCORSO DEL PROPONENTE ALLE SPESE DI GESTIONE DELL'AGENTE ED AI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO - INCLUSIONI IN VIRTÙ DI INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455732-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ - CLAUSOLA RELATIVA ALLA INCIDENZA PERCENTUALE DEL CONCORSO DEL PROPONENTE ALLE SPESE DI GESTIONE DELL'AGENTE ED AI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO - INCLUSIONI IN VIRTÙ DI INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - INAMMISSIBILITÀ.*

L'interpretazione estensiva delle categorie di clausole "vessatorie" di cui al secondo comma dell'art. 1341 cod. civ., benché non incompatibile con la tassatività della elencazione ivi contenuta, può essere ammessa solo quando l'ipotesi non prevista in detta norma sia accomunata a quelle espressamente contemplate dalla medesima ratio, cioè dall'esigenza di tutela del contraente per adesione in situazioni per lui particolarmente sfavorevoli. Pertanto, fra le clausole limitative della responsabilità, essendo tali quelle che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, una riduzione della sfera oggettiva di responsabilità rispetto a quella già fissata con maggiore estensione da precetti normativi o contrattuali, non può essere inclusa, in virtù di interpretazione estensiva, una clausola che si limiti a stabilire, in conformità alla disciplina collettiva applicabile al rapporto, l'incidenza percentuale del concorso del preponente alle spese di gestione dell'agente ed a dettare il criterio - valevole per entrambe le parti - di Determinazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, prevedendone il calcolo in base alle provvigioni corrisposte nell'anno solare precedente al netto della percentuale concordata a titolo di concorso-spese.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1750

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)