Sez. 1, Sentenza n. 3890 del 08/06/1988 (Rv. 459082 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - COLPA GRAVE O DOLO DEI DIPENDENTI DELL'ASSICURATO - CLAUSOLA DI ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATORE PER I SINISTRI DERIVATI DA COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI DELL'ASSICURATO - LEGITTIMITÀ - PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELL'ASSICURATORE - CLAUSOLA VESSATORIA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - COLPA GRAVE O DOLO DEI DIPENDENTI DELL'ASSICURATO - CLAUSOLA DI ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATORE PER I SINISTRI DERIVATI DA COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI DELL'ASSICURATO - LEGITTIMITÀ - PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELL'ASSICURATORE - CLAUSOLA VESSATORIA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
La clausola che preveda l'esclusione da responsabilità dello assicuratore per i sinistri derivati da colpa grave dei dipendenti dell'assicurato, può essere liberamente convenuta dalle parti, data la natura non inderogabile dell'art. 1900 cod. civ.; tuttavia, ove predisposta dall'assicuratore, costituisce clausola vessatoria in quanto limita la responsabilità dell'assicuratore medesimo oltre le ipotesi previste dalla legge, con la conseguenza che è nulla se non è approvata specificamente per iscritto dall'altro contraente, a norma dell'art. 1341 cod. civ.. (V 8062/87, mass n 455732; (V 7524/87, mass n 455466; (V 1303/86, mass n 444740).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1900
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)