Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2896 del 12/02/2016 (Rv. 638854 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE | Di domande giudiziali - Ordine d'ufficio del giudice del merito di cancellazione della trascrizione - Necessità - Nel giudizio di legittimità - Ammissibilità - Condizioni e presupposti - Fattispecie.
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE
La cancellazione della trascrizione della domanda effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c. deve essere ordinata dal giudice del merito, anche d'ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, potendo essere disposta nel giudizio di legittimità solo ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 2688 c.c., ossia in caso di estinzione per rinunzia od inattività delle parti ed a condizione che sussista una concorde richiesta delle parti, anche posteriore al giudizio di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso per la correzione dell'errore materiale di una decisione di legittimità che non aveva ordinato detta cancellazione in un'ipotesi non riconducibile a quelle disciplinate dall'art. 2668 c.c.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2668 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)