Sez. 6 - 3, Sentenza n. 13715 del 30/05/2013 (Rv. 626707 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE | Giudizio di legittimità - Estinzione per rinunzia e accettazione - Ordine giudiziale di cancellazione della trascrizione della domanda, ex art. 2668 cod. civ. - Presupposto - Concorde richiesta delle parti - Fattispecie.
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE
La necessità di assicurare l'economia dei giudizi e di interpretare le norme processuali - in conformità con l'art. 111 Cost. - nel senso di garantire la ragionevole durata del processo comporta che, anche nel giudizio di cassazione, nell'ipotesi di estinzione per rinunzia o inattività delle parti, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2668 cod. civ., a condizione, tuttavia, che sussista una concorde richiesta delle parti anche posteriore al giudizio di legittimità. (Nel caso di specie, la richiesta di cancellazione proposta dalla parte intimata, già ricorrente incidentale, è stata rigettata dalla Suprema Corte in base al rilievo che, intervenuta la dichiarazione di rinuncia al ricorso e la relativa accettazione dell'intimato, né nella dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, né in quella di accettazione, e neppure nell'istanza di integrazione del dispositivo del decreto di estinzione del giudizio presentata dalla parte intimata, si è rinvenuta una concorde richiesta delle parti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2668 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)