Sez. 2, Sentenza n. 1996 del 08/07/1974 (Rv. 370255 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - NOZIONE - CONTENUTO DELLA PRONUNCIA - RIFERIMENTO - NECESSITA - SOSTITUZIONE DEL TITOLO ENUNCIATO DALLA PARTE - POSSIBILITA - LIMITI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - NOZIONE - CONTENUTO DELLA PRONUNCIA - RIFERIMENTO - NECESSITA - SOSTITUZIONE DEL TITOLO ENUNCIATO DALLA PARTE - POSSIBILITA - LIMITI.*
Il vizio di ultra o extrapetizione ricorre solo quando il giudice attribuisce alla parte un bene diverso o maggiore di quello richiesto. Esso, infatti, riguarda il contenuto della pronuncia del giudice e non le ragioni, di fatto o di diritto, che vengono assunte a sostegno della decisione, ben potendo il giudice sostituire al titolo enunciato dalla parte un titolo diverso, desunto dagli elementi acquisiti al processo, purche dalla pronuncia non derivino effetti sostanziali piu ampi di quelli richiesti dalla parte. (V 2730'71, mass n 353903).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)