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Sez. 2, Sentenza n. 2730 del 05/10/1971 (Rv. 353903 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1971-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353903-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - NOZIONE - FATTISPECIE.*

Il vizio di ultra o extrapetizione ricorre solo quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Tale vizio riguarda soltanto la decisione della controversia e non anche le ragioni di fatto e di diritto che vengono assunte a sostegno della decisione, ben potendo il giudice dare al rapporto controverso una diversa qualificazione giuridica o sostituire al titolo enunciato un titolo diverso, purche dalla pronuncia non derivino effetti sostanziali piu ampi di quelli richiesti dalla parte. (nella specie e stato ritenuto non sussistere il vizio di ultrapetizione in relazione alla pronuncia del giudice di merito che il diritto di comproprieta vantato da una parte su un cortile sussisteva, ma non derivava, come la parte aveva sostenuto, da un titolo, sibbene dalla presunzione di cui all'art 1117 cod civ).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)