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Sez. U - , Sentenza n. 2320 del 31/01/2020 (Rv. 656706 - 02)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Sospensione ex art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997 - Annullamento in sede giurisdizionale dell’atto di irrogazione delle sanzioni – Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656706-02

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

Nel caso in cui un atto di irrogazione delle sanzioni sia stato annullato, in tutto o in parte, con sentenza anche non definitiva, il provvedimento di sospensione del pagamento del credito nei confronti dell'autore della violazione o dei soggetti obbligati in solido nei confronti dell'amministrazione finanziaria, emesso ai sensi dell'art. 23, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997, cessa di avere efficacia nei limiti della somma corrispondente alla parte di atto annullata, stante l'efficacia immediata delle decisioni delle Commissioni tributarie.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 18 com. 4, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 23 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)