Sez. 5 - , Ordinanza n. 2893 del 31/01/2019 (Rv. 652516 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Pagamento - Sospensione ex art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997 - Applicabilità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
L'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 158 del 2015) può sospendere il pagamento del rimborso del credito IVA richiesto dal contribuente, qualora vanti un controcredito derivante da contestazione o da irrogazione di sanzioni, nei limiti della somma risultante dall'atto impositivo, ovvero, in caso di contenzioso, dell'importo accertato in sede giurisdizionale, pur in assenza di giudicato, sicché, ove l'atto impositivo venga annullato in sede giurisdizione, anche mediante una pronuncia non definitiva, dovranno ritenersi caducate le ragioni per il permanere della sospensione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 23, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 16, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)