Sez. 1, Sentenza n. 7666 del 01/08/1990 (Rv. 468441 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE - SPESE ED ONERI NON RISULTANTI DAL CONTO DEI PROFITTI E DELLE PERDITE - DETRAIBILITÀ - ART. 75 D.P.R. 22 DICEMBRE 1986 N. 917 - APPLICABILITÀ A PERIODI PREGRESSI - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE - SPESE ED ONERI NON RISULTANTI DAL CONTO DEI PROFITTI E DELLE PERDITE - DETRAIBILITÀ - ART. 75 D.P.R. 22 DICEMBRE 1986 N. 917 - APPLICABILITÀ A PERIODI PREGRESSI - CONDIZIONI.*
In tema di imposte sui redditi d'impresa, l'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, circa la deducibilità di spese ed oneri anche se non risultanti dal conto dei profitti e delle perdite, trova applicazione, per pregressi periodi, in forza dell'espressa previsione dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988 n. 42, solo in presenza di dichiarazioni validamente presentate dal contribuente in conformità alle Disposizioni del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986, di modo che, in caso contrario, resta operante la regola di cui all'art. 74 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, il quale nega detta deducibilità per costi ed oneri non imputati al conto dei profitti e delle perdite (senza alcuna deroga per l'ipotesi di omissione anche dei corrispondenti proventi). (V 7194/90, mass n 468199; (V Corte cost. 186/82).*
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)