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Sez. 1, Sentenza n. 6397 del 17/05/2000 (Rv. 536603 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Deducibilità ai sensi dell'art. 66 d.P.R. 917/86 delle perdite su crediti in ipotesi di debitore soggetto a procedura concorsuale - applicabilità anche alle procedure in corso al gennaio 1988 ai sensi dell'art. 25 d.P.R. 42/88 - Condizioni - Riparto delle perdite in cinque periodi di imposta - Necessità.
Stato
decisa il 2000-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536603-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di imposta sui redditi di impresa e con riguardo alla deducibilità delle perdite sui crediti nell'ipotesi di debitore soggetto a procedura concorsuale, a norma dell'art. 25 d.P.R. n. 42 del 1988 la disciplina in tema di deducibilità dettata dall'art. 66 d.P.R. n. 917 del 1986 è applicabile anche con riferimento alle procedure concorsuali in corso al gennaio 1988, ma in tal caso le perdite imputate al conto profitti e perdite nei precedenti esercizi si deducono in quote costanti nel periodo di imposta in cui è avvenuta l'imputazione e nei quattro successivi, senza che si possa scindere la disciplina unitaria risultante dal combinato disposto degli artt. d.P.R. 917/86 e 25 d.P.R. 42/88 per applicarne retroattivamente solo una parte.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 66, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 25, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)