Sez. 3, Sentenza n. 1633 del 14/02/2000 (Rv. 533841 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Ritardo nell'adempimento di obbligazione aquiliano - Danno relativo - Liquidazione - Criteri.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In caso di ritardato adempimento di una obbligazione aquiliana, spetta al creditore il danno ulteriore (lucro cessante) provocato dal ritardato adempimento. Tale danno, la cui prova è desumibile anche da elementi presuntivi, può essere liquidato equitativamente attraverso l'attribuzione degli interessi, ad un tasso equitativamente scelto dal giudice in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, e computati sui singoli incrementi nominali della somma originariamente dovuta, ovvero in base alla rivalutazione di essa secondo un indice di rivalutazione medio della medesima somma (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito nella quale, per liquidare il danno da lucro cessante, si era condannato il debitore a pagare gli interessi su una non meglio precisata "sorte media").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)