Sez. 3, Sentenza n. 4156 del 26/04/1999 (Rv. 525764 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Responsabilità extracontrattuale - Risarcimento per equivalente - Ritardo nel pagamento della relativa somma - Danno relativo - Duplicazione delle voci risarcitorie - Necessità - Interessi - Computo - Sulla somma rivalutata con decorrenza dal fatto lesivo - Esclusione - Dai singoli momenti di incremento del valore - Alternativamente in base ad indice medio di rivalutazione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Al fine di evitare la duplicazione delle voci risarcitorie, il ritardo nella erogazione di somme dovute a titolo di risarcimento per equivalente del danno da fatto illecito deve essere risarcito liquidando interessi che non vanno computati globalmente sulla somma corrispondente al valore del bene perduto attualizzato al momento del versamento e con decorrenza dalla data del fatto lesivo, ma calcolati con decorrenza dai singoli momenti (da determinarsi dal giudice di merito con riferimento alle specifiche circostanze) di incremento nominale della somma secondo prescelti indici di rivalutazione, oppure determinati sulla base di un indice medio di rivalutazione della somma.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)