Sez. 3, Sentenza n. 6879 del 18/11/1983 (Rv. 431542 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - PER MOROSITÀ DEL CONDUTTORE NEL PAGAMENTO DEL CANONE - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO FONDATA SULLA MERA OPINIONE DEL CONDUTTORE DI ESSERE CREDITORE DI SOMME MAGGIORI - ILLEGITTIMITÀ - MOROSITÀ - SUSSISTENZA.*
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - PER MOROSITÀ DEL CONDUTTORE NEL PAGAMENTO DEL CANONE - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO FONDATA SULLA MERA OPINIONE DEL CONDUTTORE DI ESSERE CREDITORE DI SOMME MAGGIORI - ILLEGITTIMITÀ - MOROSITÀ - SUSSISTENZA.*
In tema di morosità dell'affittuario di fondo rustico nel pagamento del canone, l'art. 2, terzo comma, della legge 9 agosto 1973 n. 508, escludendo la possibilità della risoluzione del contratto per morosità soltanto qualora l'affittuario dimostri un credito per somme pari o superiori all'importo del canone non pagato, comporta che, non verificandosi tale situazione, non assume rilievo la mera opinione dell'affittuario medesimo di non dovere il canone perché creditore di somme maggiori. (V 636/78, mass n 389956).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4, Legge 09/08/1973 num. 508 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)