Sez. 5, Sentenza n. 2331 del 06/12/1988 Ud. (dep. 15/02/1989) Rv. 180521 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - PLURALITÀ DI ASSEGNI - CONTINUAZIONE - APPLICAZIONE - CONCORSO DELL'IPOTESI AGGRAVATA - LEGITTIMITÀ.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - PLURALITÀ DI ASSEGNI - CONTINUAZIONE - APPLICAZIONE - CONCORSO DELL'IPOTESI AGGRAVATA - LEGITTIMITÀ.*
In caso di pluralità di assegni emessi senza che presso il trattario esista la somma di copertura, la reiterazione dell'illecito può legittimamente costituire elemento per la ravvisabilità sia della continuazione ex art. 81 cpv. Cod. pen., sia della aggravante di cui all'art. 116, comma primo del R.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, diversa essendo la natura dei due istituti giuridici. Invero, mentre l'istituto della continuazione ha riguardo al requisito dell'unicità del disegno criminoso e comporta l'unificazione "quoad poenam" di episodi criminosi ontologicamente diversi, la valutazione della sussistenza dell'aggravante in parola va effettuata sulla base di criteri che facciano ravvisare in concreto una lesione particolarmente grave alla fiducia su cui si fonda la circolazione degli assegni. (Conf mass n 151648; (Conf mass n 168069; (Conf mass n 169141).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)