Sez. 2, Ordinanza n. 391 del 10/02/1967 Cc. (dep. 03/05/1967) Rv. 104088 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - AL DIFENSORE - DEPOSITO PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE ED AVVISO - NOTIFICA DELL'AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA AL DIFENSORE - CONSEGNA AL PORTIERE - FORMALITA EX ART 169 COMMA SECONDO COD PROC PEN - NON SONO DOVUTE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - AL DIFENSORE - DEPOSITO PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE ED AVVISO - NOTIFICA DELL'AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA AL DIFENSORE - CONSEGNA AL PORTIERE - FORMALITA EX ART 169 COMMA SECONDO COD PROC PEN - NON SONO DOVUTE.*
La notificazione dell'avviso di deposito della sentenza al difensore, ai sensi dell'art 151 cod proc pen, eseguita mediante consegna di copia dell'atto al portiere, deve ritenersi valida anche se l'originale non sia stato sottoscritto da quest'ultimo e l'ufficiale giudiziario non abbia dato notizia al destinatario a mezzo di raccomandata, poiche tali formalita non sono necessarie per le notificazioni a persona diversa dall'imputato, come si evince dal coordinamento dell'art 175 cod proc pen e art 4 delle norme di attuazione al cod proc pen di cui al DPR 8 agosto 1955, n 666. (Conf, in genere, 102902, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Legge 08/08/1955 num. 666 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)