Sez. 5 - , Sentenza n. 48212 del 12/09/2019 Ud. (dep. 27/11/2019) Rv. 277851 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Reato di bancarotta e impugnazione in sede civile della sentenza di fallimento - Sospensione del processo penale ex art. 479 cod. proc. pen. - Effetti - Sospensione del corso della prescrizione - Esclusione - Ragioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
Il termine di prescrizione del reato di bancarotta non può essere sospeso per effetto della sospensione del procedimento disposta, a norma dell'art. 479 cod. proc. pen., per la pendenza del giudizio civile relativo all'impugnazione della sentenza di fallimento, trattandosi di sospensione facoltativa non ricompresa nelle previsioni tassative dell'art. 159 cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)