Sez. 5, Sentenza n. 48203 del 10/07/2017 Ud. (dep. 19/10/2017) Rv. 271273 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Reato di bancarotta e impugnazione in sede civile della sentenza di fallimento - Sospensione del processo penale ex art. 479 cod. proc. pen. - Effetti - Sospensione del corso della prescrizione - Esclusione - Ragioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
Il termine di prescrizione del reato di bancarotta non può essere sospeso per effetto della sospensione disposta a norma dell'art. 479 cod. proc. pen. per la pendenza del giudizio civile relativo all'impugnazione della sentenza di fallimento, in quanto detta sospensione è facoltativa e non imposta dalla legge, ex art. 159, comma primo, cod. pen., non rientrando in alcune delle ipotesi tassative previste da tale norma. (In motivazione, la Corte ha precisato che detta ipotesi di sospensione non può essere ricompresa neppure nella categoria dei "provvedimenti di deferimento della questione ad altro giudizio", che sono quelli di devoluzione alla Corte costituzionale o ad altro giudice, come quello europeo, per la soluzione di questioni pregiudiziali).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)