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Sez. 1, Sentenza n. 2344 del 17/04/1982 (Rv. 420232 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - ESCLUSIONE - AD OPERA DEGLI ALTRI SOCI - IN GENERE - CONDIZIONI - INADEMPIENZE - GRAVITÀ - NOZIONE - DISCIPLINA EX ART. 2286 COD. CIV. - APPLICABILITÀ ALLE SOCIETÀ COOPERATIVE - FATTISPECIE (COOPERATIVA EDILIZIA - MANCATO PAGAMENTO DI RATE DI MUTUO DA PARTE DI ALCUNI SOCI).*
Stato
decisa il 1982-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420232-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - ESCLUSIONE - AD OPERA DEGLI ALTRI SOCI - IN GENERE - CONDIZIONI - INADEMPIENZE - GRAVITÀ - NOZIONE - DISCIPLINA EX ART. 2286 COD. CIV. - APPLICABILITÀ ALLE SOCIETÀ COOPERATIVE - FATTISPECIE (COOPERATIVA EDILIZIA - MANCATO PAGAMENTO DI RATE DI MUTUO DA PARTE DI ALCUNI SOCI).*

La gravità delle inadempienze del socio che, ai sensi dell'art. 2286 cod. civ., applicabile alle società cooperative, può giustificare l'esclusione dello stesso dalla società ricorre non soltanto quando le dette inadempienze siano tali da impedire del tutto il raggiungimento dello scopo sociale, ma anche quando - in qualsiasi tempo siano intervenute durante la vita della società - esse, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice del merito, abbiano inciso negativamente sulla situazione economica dell'ente, rendendone meno agevole il perseguimento dei fini. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto insindacabile il giudizio della Corte d'appello che aveva ritenuto giustificata la deliberazione di esclusione di alcuni soci di una società cooperativa edilizia, i quali avevano omesso di pagare alcune rate di mutuo, provocando gravi difficoltà economiche alla cooperativa e costringendo gli altri soci a notevoli esborsi). (V 6289/79, mass n 403021; (V 2208/62; (V 1015/61; (V 2307/53).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2286, Cod. Civ. art. 2524, Cod. Civ. art. 2527

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)