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Sez. 1, Sentenza n. 4598 del 14/07/1988 (Rv. 459493 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI - IN GENERE - PER INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI CHE DISCENDONO DALLA LEGGE O DAL CONTRATTO SOCIALE - REQUISITI DELL'INADEMPIMENTO.*
Stato
decisa il 1988-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459493-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI - IN GENERE - PER INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI CHE DISCENDONO DALLA LEGGE O DAL CONTRATTO SOCIALE - REQUISITI DELL'INADEMPIMENTO.*

Al fine dell'esclusione del socio di una società cooperativa, secondo la previsione dell'art. 2527 cod. civ. (in relazione all'art. 2286 cod. civ.), per inadempimento di obbligazioni che discendano dalla legge o dal contratto sociale, configurano requisiti necessari, sindacabili dal giudice in Sede d'impugnazione da parte dello interessato della deliberazione del competente organo collegiale, la colposità di detto inadempimento, da presumersi in applicazione della regola generale dell'art. 1218 cod. civ., e la gravità del medesimo, da riscontrarsi in relazione al pregiudizio arrecato al perseguimento dello scopo sociale, mentre non si richiede che, nella contestazione al socio del fatto, si preannunci espressamente l'adozione del relativo provvedimento. In presenza degli indicati requisiti, resta sottratta al giudice di detta impugnazione ogni valutazione sull'opportunità dell'esclusione, vertendosi in tema di scelte discrezionali della società. (V 2344/82, mass n 420232; (V 6289/79, mass n 403021).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2286, Cod. Civ. art. 2527

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)