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Sez. L, Sentenza n. 5608 del 15/10/1988 (Rv. 460163 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - ONERE DELL'ASSICURATO DI INVIARE IL CERTIFICATO MEDICO DI DIAGNOSI DELLA MALATTIA - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1988-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460163-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - ONERE DELL'ASSICURATO DI INVIARE IL CERTIFICATO MEDICO DI DIAGNOSI DELLA MALATTIA - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*

A seguito della nuova disciplina introdotta, in tema di indennità di malattia dall'art. 2 della legge 29 febbraio 1980 n. 33 (di conversione del d.l. 30 novembre 1979 n. 633), nel testo sostituito dall'art. 15 della legge 23 aprile 1981 n. 155, l'insorgenza del diritto del lavoratore alla detta indennità (la cui fonte è tuttora da ravvisare nella legge 11 febbraio 1943 n. 138) è condizionata all'assolvimento dell'Onere che ha l'assicurato di inviare all'INPS il certificato medico di diagnosi della malattia entro il termine di due giorni dal suo rilascio con la conseguenza che il ritardato invio della certificazione sanitaria, procrastinando l'inizio della possibilità del tempestivo Esercizio del potere di controllo e dell'attività di certazione dell'ente previdenziale, non fa sorgere il diritto all'indennità medesima per i giorni di ritardo. (Conf 4854/87, mass n 453482; (Conf 6020/86, mass n 448356).*

Riferimenti normativi: Legge 29/02/1980 num. 33 art. 2 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 15 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)