Sez. L, Sentenza n. 6020 del 14/10/1986 (Rv. 448356 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI RELATIVE ALLO STATO DI MALATTIA DEL LAVORATORE DA PARTE DEL MEDICO CURANTE - DENUNZIA DI DETTO STATO ENTRO DUE GIORNI DAL RILASCIO DI DETTI ATTI - INOSSERVANZA DEL TERMINE - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI RELATIVE ALLO STATO DI MALATTIA DEL LAVORATORE DA PARTE DEL MEDICO CURANTE - DENUNZIA DI DETTO STATO ENTRO DUE GIORNI DAL RILASCIO DI DETTI ATTI - INOSSERVANZA DEL TERMINE - CONSEGUENZE.*
La disposizione dell'art. 2 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980 n. 33) - secondo cui il lavoratore infermo è tenuto alla documentata denunzia del suo stato, tanto al datore di lavoro quanto all'i.N.P.S., entro due giorni dal rilascio della relativa certificazione e attestazione da parte del medico curante - rende inapplicabile la disciplina generale dettata dall'art. 1915 cod. civ. (che subordina la riduzione dell'indennità alla prova del pregiudizio sofferto dall'assicuratore), coordinandosi, per i suoi effetti, solo con i principi generali in materia di obbligazione. Pertanto, in caso di inosservanza del termine predetto, l'assicurato non può pretendere - salvo il caso di giustificazioni del ritardo con motivi di forza maggiore - prestazioni previdenziali per malattia se non per i due giorni precedenti l'effettuazione della denuncia (di malattia) nei modi di legge. (Conf 2494/86, mass n 445590; (Conf 5392/85, mass n 442627; (Conf 2869/85, mass n 440619; (contra 4953/86, mass n 447634).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1913, Cod. Civ. art. 1915, Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 2 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)