Sez. 1, Sentenza n. 3404 del 08/05/2000 Cc. (dep. 13/06/2000) Rv. 216172 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO CONSEGUENTE | Identità rispetto al giudizio immediato di cui agli artt. 453 e segg. cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO CONSEGUENTE
Il giudizio penale conseguente all'opposizione a decreto penale ha caratteristiche proprie e distinte rispetto a quello disciplinato dagli artt. 453 e seguenti cod. proc. pen., trattandosi di giudizio adottato per scelta del legislatore, in assenza di diverse opzioni delle parti, indipendentemente dall'evidenza della prova e dalla presenza di condizioni altrimenti necessarie, fra cui, in particolare, quella costituita dal previo interrogatorio dell'indagato o dalla mancata comparizione di costui a seguito di invito a presentarsi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 453 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 453 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 454, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 454, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 456 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 456 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 464 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)