Sez. 4, Ordinanza n. 235 del 14/02/1972 Cc. (dep. 08/06/1972) Rv. 121292 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - GUIDA SENZA DOCUMENTI - IN GENERE - ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI - IMMEDIATEZZA DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGATORIETA - SUCCESSIVA PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA - IRRILEVANZA - MANCATA OTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI ESIBIZIONE SUCCESSIVA - CONTRAVVENZIONE RAVVISABILE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - GUIDA SENZA DOCUMENTI - IN GENERE - ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI - IMMEDIATEZZA DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGATORIETA - SUCCESSIVA PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA - IRRILEVANZA - MANCATA OTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI ESIBIZIONE SUCCESSIVA - CONTRAVVENZIONE RAVVISABILE.*
L'esibizione ai funzionari, ufficiali ed agenti di polizia preposti alla circolazione stradale dei documenti prescritti da parte del conducente di veicoli e un Obbligo che deve essere adempiuto immediatamente. Invero l'illecito sussiste anche quando i documenti siano presentati successivamente all'ufficio di polizia. Consegue che e ravvisabile, oltre all'infrazione di cui all'art 135 cod strad, la contravvenzione di cui all'art 650 cod pen quando il conducente trovato sprovvisto dei documenti prescritti ometta di ottemperare all'ordine di esibirli successivamente presso l'ufficio di polizia.*
Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 135, Cod. Strada art. 135, Cod. Pen. art. 650 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)