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Sez. 1, Sentenza n. 1563 del 01/06/1990 Cc. (dep. 13/06/1990) Rv. 184648 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA - ORDINE DI ESIBIRE IN UFFICIO I DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE - INOTTEMPERANZA - SUSSISTENZA DELLA CONTRAVVENZIONE - RAGIONI.*
Stato
decisa il 1990-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184648-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA - ORDINE DI ESIBIRE IN UFFICIO I DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE - INOTTEMPERANZA - SUSSISTENZA DELLA CONTRAVVENZIONE - RAGIONI.*

L'Obbligo degli automobilisti di portare con sè i documenti di circolazione del veicolo e di abilitazione alla guida, risponde alla necessità di consentire agli organi preposti al controllo della regolarità e sicurezza della circolazione di verificare in ogni momento la regolarità del veicolo (sussistenza dei requisiti prescritti, in gran parte attinenti alla sicurezza), la conseguente legittimità della sua circolazione e la legittimazione del conducente a disporne e a guidarlo. Tale verifica non ha il solo fine di prevenire e rendere possibile la repressione di molteplici ed eventuali reati, ma anche quello di assicurare la sicurezza della circolazione (nel senso di impedire la circolazione di veicoli inidonei e/o condotti da persone non abilitate). Pertanto è doveroso per gli agenti addetti al servizio di vigilanza del traffico, quando abbiano accertato l'inosservanza da parte dei conducenti, dell'Obbligo di portare con sè i documenti suddetti, verificare se gli stessi siano in loro possesso e siano regolari e a tal fine essi possono ordinarne l'esibizione in ufficio da parte del contravventore. Trattandosi di un ordine impartito per ragioni di giustizia e di sicurezza, la sua violazione costituisce il reato di cui all'art. 650 cod. pen.. (V mass n 089431; (V mass n 121292; (V mass n 121151; (V mass n 121150; (V mass n 113862; (V mass n 112245).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)