Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1202 del 17/01/2022 (Rv. 663543 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN BIANCO | Titoli di credito - Assegno bancario - Girata in bianco - Diritto del possessore al pagamento - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN BIANCO
Il possessore di un assegno bancario in cui non figuri l'indicazione del prenditore oppure cui l'assegno sia stato girato dal primo prenditore o da ulteriori giratari, sia con girata piena che con girata in bianco, ha diritto al pagamento dello stesso in base alla sola presentazione del titolo, senza che, se presentato per il pagamento direttamente all'emittente, quest'ultimo possa pretendere che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne chiede il pagamento, applicandosi a tali ipotesi la disciplina dei titoli al portatore. (In applicazione del ricordato principio la S.C. ha cassato la decisione con cui la Corte d'appello di Potenza aveva respinto la domanda di pagamento proposta dal possessore di due assegni bancari allo stesso consegnati, previa girata in bianco, dal debitore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2008, Cod. Civ. art. 2009, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 19, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)