Sez. 1, Sentenza n. 16556 del 14/07/2010 (Rv. 614085 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN BIANCO | Titolo mancante dell'indicazione del prenditore - Diritto del mero possessore al pagamento - Sussistenza - Fondamento.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN BIANCO
Il possessore di un assegno bancario, in cui non figuri l'indicazione del prenditore oppure cui l'assegno sia stato girato dal primo prenditore o da ulteriori giratari, sia con girata piena che con girata in bianco, ha diritto al pagamento dello stesso in base alla sola presentazione del titolo, senza che, se presentato per il pagamento direttamente all'emittente, questi possa pretendere che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne chiede il pagamento, applicandosi a tali ipotesi la disciplina dei titoli al portatore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1992, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 5, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 20, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)