diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 583 del 20/03/1967 Ud. (dep. 19/09/1967) Rv. 105446 - 01

SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE- RICETTAZIONE - DUBBIO SULL'ILLECITA PROVENIENZA DELLE COSE - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA FORMULA ASSOLUTORIA.*
Stato
decisa il 1967-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105446-01

SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE- RICETTAZIONE - DUBBIO SULL'ILLECITA PROVENIENZA DELLE COSE - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA FORMULA ASSOLUTORIA.*

Quando manchi o sia soltanto insufficiente la prova della illecita provenienza delle cose venute in possesso dell'asserito ricettatore, quando, cioe, il dubbio investe la sussistenza del reato presupposto, non puo farsi luogo al proscioglimento con formula dubitativa, in quanto la perplessita concerne un fatto, estrinseco alla condotta criminosa della ricettazione, dalla cui certa preesistenza dipende la possibilita che quest'ultimo reato sussista. (Conf 104456, anno 1967; contra, in riferimento generico ai presupposti di fatto del reato, 104883, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)