Sez. 5, Sentenza n. 307 del 13/02/1967 Ud. (dep. 06/06/1967) Rv. 104456 - 01
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - CONDIZIONI - DUBBIO SU PRESUPPOSTI DEL REATO - INAPPLICABILITA - RICETTAZIONE - RAPPORTI CON IL REATO PRESUPPOSTO - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA FORMULA ASSOLUTA.*
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - CONDIZIONI - DUBBIO SU PRESUPPOSTI DEL REATO - INAPPLICABILITA - RICETTAZIONE - RAPPORTI CON IL REATO PRESUPPOSTO - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA FORMULA ASSOLUTA.*
La formula terminativa della insufficienza di prove e consentita soltanto quando il dubbio investe un elemento costitutivo del reato, non quando investe un presupposto di fatto del reato stesso. Conseguentemente viene meno la possibilita di configurare il reato di ricettazione (e la formula di assoluzione deve essere quella di "perche il fatto non sussiste"), allorquando l'imputato del reato presupposto sia assolto per insufficienza di prove.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)