Sez. U, Sentenza n. 5477 del 11/10/1988 (Rv. 460084 - 01)
CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - IN GENERE - CONVERSIONE IN AFFITTO - CAUSE OSTATIVE - ADEGUATO APPORTO DEL CONCEDENTE ALLA CONDIREZIONE DELL'IMPRESA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - IN GENERE - CONVERSIONE IN AFFITTO - CAUSE OSTATIVE - ADEGUATO APPORTO DEL CONCEDENTE ALLA CONDIREZIONE DELL'IMPRESA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
In tema di conversione della mezzadria (od altro rapporto associativo agrario) in affitto, secondo la previsione dell'art. 25 della legge 3 maggio 1982 n. 203, nel testo fissato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 138 del 7 maggio 1984, lo "adeguato apporto del concedente alla condirezione dell'impresa", il quale, in Mancanza di consenso delle parti, è ostativo alla conversione medesima, è ravvisabile ogni qual volta si accerti che il concedente abbia esercitato, personalmente od a mezzo di propri rappresentanti, i doveri inerenti alla condirezione dell'impresa mezzadrile, e, pertanto, non può essere escluso per il solo fatto dell'inadempienza ad alcuni obblighi del contratto, quali quelli attinenti alla retribuzione del lavoro mezzadrile, alla concessione della casa colonica od alle innovazioni da apportare nella conduzione dell'impresa, ove non si sia venuta meno detta condirezione della impresa, con una trasformazione del rapporto che veda assegnata al conducente la qualità di mero percettore di reddito ed attribuita la direzione dell'impresa soltanto al mezzadro. (Conf 3947/88, mass n 459116).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)