Sez. L, Sentenza n. 11742 del 06/09/2000 (Rv. 540008 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Illegittimità del licenziamento dichiarata ex art. 18 stat. lav. - Domanda di condanna al pagamento dei contributi previdenziali - Accessorietà rispetto a quella diretta al risarcimento del danno - "Ratio" - Legittimazione del lavoratore - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti previdenziali - Necessità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
Nel quadro delle tutele assicurate dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 in caso di licenziamento illegittimo, il lavoratore è legittimato - senza che vi sia la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'istituto previdenziale - a chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali, accessoria rispetto alla condanna al risarcimento del danno e analogamente giustificata dalla continuità del rapporto di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)