Sez. L, Sentenza n. 3905 del 16/03/2002 (Rv. 553096 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Licenziamento illegittimo - Diritto del lavoratore ad ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali - Sussistenza - Determinazione di tale condanna - Riferimento al numero delle mensilità di retribuzione oggetto della condanna risarcitoria.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In caso di licenziamento illegittimo ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 il lavoratore ha diritto ad ottenere, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali, condanna che è accessoria rispetto a quella al risarcimento del danno, è analogamente giustificata dalla continuità del rapporto di lavoro, e va determinata facendo riferimento al numero delle mensilità di retribuzione oggetto della condanna risarcitoria.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)