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Sez. U, Sentenza n. 3580 del 06/08/1977 (Rv. 387179 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE AVENTE AD OGGETTO IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DELLO ORDINE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI QUEST'ULTIMO - MANCATO AVVISO AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEL DEPOSITO DEGLI ATTI ED OMESSA COMUNICAZIONE DELLA SEDUTA FISSATA PER LA DISCUSSIONE - NULLITA - RILEVABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387179-01

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE AVENTE AD OGGETTO IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DELLO ORDINE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI QUEST'ULTIMO - MANCATO AVVISO AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEL DEPOSITO DEGLI ATTI ED OMESSA COMUNICAZIONE DELLA SEDUTA FISSATA PER LA DISCUSSIONE - NULLITA - RILEVABILITA IN CASSAZIONE.*

Il consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori e parte necessaria nel procedimento innanzi al consiglio nazionale forense, avente ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti dal medesimo adottati (nella specie, provvedimento di cancellazione dall'albo per incompatibilita). Pertanto, ove al predetto consiglio dell'ordine non vengano dati l'avviso del deposito degli Atti presso gli uffici del consiglio nazionale e la successiva comunicazione della seduta fissata per la discussione dell'impugnazione, si verifica nullita del procedimento e della relativa decisione, per irregolare Costituzione del contraddittorio, rilevabile in Sede di ricorso davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. (Conf 1036/76, mass n 379696; (Conf 1825/75, mass n 375482).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 59, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 60, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)