Sez. U, Sentenza n. 3377 del 07/07/1978 (Rv. 392822 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - GIUDIZI PER ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAGLI ALBI - PROCEDIMENTO DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PARTE NECESSARIA - CONSIGLIO DELL'ORDINE LOCALE - OMESSO AVVISO DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - NULLITA DELLA DECISIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - GIUDIZI PER ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAGLI ALBI - PROCEDIMENTO DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PARTE NECESSARIA - CONSIGLIO DELL'ORDINE LOCALE - OMESSO AVVISO DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - NULLITA DELLA DECISIONE.*
Il consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori e parte necessaria nel procedimento dinanzi al consiglio nazionale forense, in Sede d'impugnazione dei provvedimenti dal medesimo adottati in materia disciplinare o di iscrizione e cancellazione dagli albi. Pertanto, e affetta da nullita la decisione resa dal consiglio nazionale, qualora il predetto consiglio dell'ordine non sia stato messo in grado d'intervenire all'udienza fissata per la discussione del ricorso per l'omesso invio del relativo avviso. (Conf 3580/77, mass n 387179; (Conf 3014/77, mass n 386573).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 59, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 60, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)