Sez. 1 - , Ordinanza n. 29919 del 13/10/2022 (Rv. 666035 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Udienza da remoto - Impossibilità di collegamento al "link" trasmesso dall'ufficio giudiziario - Onere della parte di comunicare tempestivamente il problema tecnico - Rimessione in termini - Valutazioni del giudice - Fattispecie. PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE
In tema di svolgimento del processo da remoto, la parte che non si sia potuta collegare al "link" trasmesso dall'ufficio giudiziario per la celebrazione dell'udienza ha l'onere di segnalare tempestivamente la presenza di problemi tecnici impeditivi della connessione, anche al fine di ottenere la rimessione in termini, per la cui concessione occorre tenere conto dei tempi ordinariamente occorrenti al difensore per promuovere tale iniziativa, dopo gli eventuali contatti con la cancelleria, attesa la preminente necessità di salvaguardare il principio del contraddittorio e il diritto di difesa di colui che adduca, con una certa immediatezza, di non aver potuto prendere parte all'udienza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che non aveva dato esito alla richiesta del difensore, volta ad ottenere una copia del verbale d'udienza e un termine per il deposito di note conclusive, inviata a mezzo PEC dopo circa un'ora dall'orario fissato per la celebrazione dell'udienza a distanza, spiegando di non essere riuscito a collegarsi al "link" e di avere tentato di informare la cancelleria di tale inconveniente).
Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 7, Decreto Legge 30/12/2021 num. 228 art. 16, Legge 25/02/2022 num. 15, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST., Costituzione art. 111, Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)