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Sez. 3 - , Ordinanza n. 25289 del 11/11/2020 (Rv. 659779 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Rimessione in termini - Presupposti - Tempestività dell'iniziativa della parte incorsa in decadenza - Immediatezza della reazione - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659779-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

La rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rimesso in termini l'appellante principale, la cui mancata tempestiva costituzione era dipesa dall'illegittimo rifiuto di iscrizione a ruolo opposto dalla cancelleria, anche in considerazione del fatto che la scadenza del termine di costituzione si era verificata durante le festività natalizie).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Decreto Legge 18/10/2012 num. 170 art. 16 bis com. 7, Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)