Sez. 2, Sentenza n. 1142 del 09/04/1969 (Rv. 339696 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE - ORDINANZA EMESSA FUORI DELL'UDIENZA - EFFETTI - DECORRENZA DALLA COMUNICAZIONE - ECCEZIONI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE - ORDINANZA EMESSA FUORI DELL'UDIENZA - EFFETTI - DECORRENZA DALLA COMUNICAZIONE - ECCEZIONI.*
In caso di ordinanze emesse fuori dell'udienza, i loro effetti si producono dal momento della loro comunicazione, fatta eccezione per le ordinanze espressamente soggette alla piu rigorosa Forma della notificazione. (applicazione all'effetto dell'inizio della decorrenza del termine, imposto al ricorrente per il deposito di una cauzione, nella fase preliminare di un procedimento di denunzia di nuova opera).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 690 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)