Sez. 3, Sentenza n. 2487 del 06/03/1998 (Rv. 513411 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE | Titolo provvisoriamente esecutivo - Revoca dell' efficacia con ordinanza fuori udienza - Deposito - Validità - Comunicazione - Effetti - Presupposto di atti successivi - Conseguenze - Precetto intimato dopo il deposito, ma prima della comunicazione - Opposizione all' esecuzione - Accoglimento - Spese giudiziali - Soccombenza del creditore.
PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE
L'ordinanza che abbia revocato fuori udienza la provvisoria esecuzione di un titolo giudiziale, sottrae al medesimo l'efficacia esecutiva fin dal deposito di essa, essendo la comunicazione finalizzata al compimento di atti successivi; conseguentemente il creditore che ha intimato precetto al debitore per l' adempimento, è soccombente, anche ai fini delle spese (art. 91 cod. proc. civ.), nel giudizio di opposizione all' esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.), da questi instaurato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 649 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)