Sez. 6, Sentenza n. 12370 del 30/01/2013 Ud. (dep. 15/03/2013) Rv. 256003 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO | Condotta - Violazione di legge o di regolamento - Artt. 97 e 101 Cost. - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO
In tema di abuso di ufficio, il requisito della violazione di legge o di regolamento può consistere anche nella inosservanza del principio di imparzialità previsto dall'art. 111 comma secondo della Costituzione, espressione del più generale principio previsto dall'art. 97 della Costituzione che impone ad ogni pubblico funzionario, e quindi anche al giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, una vera e propria regola di comportamento quale quella di non usare il potere che la legge gli conferisce per compiere deliberati trattamenti di favore. (Fattispecie in tema di assegnazione di procedimenti fallimentari in violazione delle disposizioni tabellari, dei criteri di distribuzione automatica degli affari e delle prassi interne ad un ufficio giudiziario; nel formulare il principio indicato, la Corte ha affermato che le norme tabellari, come anche le prassi interne di ripartizione degli affari, costituiscono strumenti di trasparenza nell'assegnazione degli affari contenziosi inscindibilmente connessi al principio di imparzialità).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Pen. art. 323 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)