diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 3046 del 10/11/2017 Ud. (dep. 23/01/2018) Rv. 272251 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO | Elemento oggettivo del reato - Reclutamento del personale da parte dell'amministratore di una società "in house" senza osservare la procedura ad evidenza pubblica - Violazione dell'art. 35, d.lgs. n. 165 del 2001 - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272251-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO

In tema di abuso d'ufficio commesso anteriormente al d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, integra l'elemento oggettivo del reato il reclutamento del personale da parte dell'amministratore di una società "in house", senza il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste per gli enti pubblici dall'art. 35, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, richiamato dall'art. 18, comma 1, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, con riferimento alle società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, nel cui ambito sono comprese anche le società in house, a nulla rilevando il più lungo termine previsto dall'art. 23-bis del medesimo decreto per l'adozione dei regolamenti governativi relativi alla previsione della procedura ad evidenza pubblica per le società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi di rilevanza economica. (Fattispecie relativa alla trasformazione di un preesistente rapporto di lavoro a tempo determinato relativo ad un dirigente di una società in house con la sua assunzione a tempo indeterminato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 18, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 23 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST., DPR 07/09/2010 num. 168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)