Sez. 1, Sentenza n. 11231 del 18/07/2003 (Rv. 565235 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Termine e condizioni di proponibilità - Onere della parte istante di darne dimostrazione - Configurabilità - Potere - dovere del giudice di porsi d'ufficio la relativa questione - Sussistenza.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Della condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione richiesta dall'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (pendenza del procedimento, nel cui ambito la violazione del termine di durata ragionevole si assume verificata, o mancato decorso del semestre decorrente dalla data in cui la decisione, che conclude il procedimento medesimo, è divenuta definitiva) deve essere data dimostrazione dalla parte istante, ed il giudice, anche in sede di legittimità, deve porsi d'ufficio la relativa questione, verificando che detta prova sia stata fornita, pur in mancanza di eccezioni di controparte al riguardo.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)