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Sez. 3, Sentenza n. 2956 del 11/11/1963 (Rv. 264568 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - PRESUPPOSIZIONE - NOZIONE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1963-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/264568-01

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - PRESUPPOSIZIONE - NOZIONE - EFFETTI.*

Il motivo che abbia costituito, nella stipulazione di un contratto, la base di valutazione dei propri interessi da parte di uno dei contraenti e l'influenza che tale valutazione abbia esercitato nella formazione della sua volonta negoziale devono ritenersi irrilevanti per l'altro contraente al fine della validita del contratto. Peraltro, quando una determinata situazione di fatto o di diritto, pur in Mancanza di un espresso riferimento, sia stata tenuta presente dai contraenti durante l'iter formativo della volonta negoziale, il venir meno di essa puo dimostrarsi rilevante per l'esistenza e l'efficacia del negozio. Il principio della presupposizione introdotto, in modo espresso ed in via generale, nella nostra legislazione dall'art 1467 cod civ come clausola implicita in ogni contratto, trova applicazione quando, in base all'interpretazione del contratto, si possa inferire che quella situazione sia stata tenuta presente da entrambi i contraenti nella formazione del loro consenso in modo da formarne il presupposto comune ad entrambe le parti. Unica limitazione e che si tratti di un presupposto obiettivo, e cioe che oggetto della previsione delle parti sia una situazione di fatto il cui verificarsi sia del tutto indipendente dalla volonta dei contraenti. (Conf 1594'53).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1353

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)