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Sez. L, Sentenza n. 4487 del 15/05/1987 (Rv. 453196 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA QUALIFICAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DA PARTE DELLE VARIE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI UNA PIATTAFORMA UNITARIA DI RIVENDICAZIONE, PREVISTO DA UN CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE LAVORATORI, COME CONDIZIONE NON SVOLTA OVVERO COME OBBLIGO DI DETTE ORGANIZZAZIONI.*
Stato
decisa il 1987-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453196-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA QUALIFICAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DA PARTE DELLE VARIE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI UNA PIATTAFORMA UNITARIA DI RIVENDICAZIONE, PREVISTO DA UN CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE LAVORATORI, COME CONDIZIONE NON SVOLTA OVVERO COME OBBLIGO DI DETTE ORGANIZZAZIONI.*

La presupposizione (o condizione non svolta) è configurabile quando dal contenuto del contratto risulti che le parti abbiano inteso concluderlo soltanto subordinatamente all'esistenza di una data situazione di fatto, che assurge a presupposto della volontà negoziale, la Mancanza del quale comporta la caducazione del contratto stesso. Tale presupposto deve però avere carattere oggettivo, e consistere cioè in una situazione di fatto il cui verificarsi o meno sia del tutto indipendente dalla volontà dei contraenti, configurandosi in caso contrario non un evento cui è subordinata l'efficacia del negozio ma un Obbligo imposto ad uno dei contraenti. (nella specie, la suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso l'impugnata sentenza, ma ne ha corretto - alla stregua del principio suesposto - la motivazione, ritenendo che il raggiungimento, da da parte delle varie organizzazioni sindacali, di una piattaforma unitaria di rivendicazione costituisce, ai sensi del contratto collettivo nazionale 6 maggio 1980 tra l'associazione delle casse di risparmio italiane e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, non una condizione non svolta ma un Obbligo delle associazioni sindacali medesime, sicché la Mancanza di tale intesa unitaria faceva venir meno l'Obbligo della convenuta cassa di risparmio di stipulare il contratto integrativo aziendale con tutte le organizzazioni sindacali sottoscrittrici del detto contratto nazionale, con la conseguente impossibilità di ravvisare un comportamento antisindacale nella stipulazione di tale contratto aziendale con alcune soltanto delle dette organizzazioni). (V 1064/85, mass n 439200; (V 191/74, mass n 367782; (V 2956/63, mass n 264568; (V 2203/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1460, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Contr. Coll. 06/05/1980

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)