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Sez. U, Sentenza n. 13690 del 14/06/2006 (Rv. 589966 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Appalto o concessione - Controversie nascenti dall'esecuzione - Giurisdizione dell'AGO - Sussistenza - Fattispecie in tema di sospensione dei lavori disposta dalla p.a.
Stato
decisa il 2006-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589966-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE

Le controversie nascenti dall'esecuzione contratti di appalto di opere pubbliche - e quindi anche di concessioni in materia di lavori pubblici, equiparate agli appalti, ai fini della tutela giurisdizionale, ai sensi dell'art. 31 - bis, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, introdotto dall'art. 9 d.l. 3 aprile 1995, n. 101, conv. nella legge 2 giugno 1995, n. 216, con disposizione applicabile, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 31 - bis, anche alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge - hanno ad oggetto posizioni di diritto soggettivo inerenti a rapporti contrattuali di natura privatistica, nelle quali non hanno incidenza i poteri discrezionali ed autoritativi della P.A., anche quando questa si avvalga della facoltà, conferitale dalla legge, di recedere dal rapporto; con la conseguenza che dette controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dei diritti, pur se la decisione dell'autorità amministrativa in ordine al rapporto sia adottata nelle forme dell'atto amministrativo (nella specie provvedimento di sospensione dei lavori), il quale non cessa di operare, per questo suo connotato, nell'ambito delle paritetiche posizioni contrattuali delle parti.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 31 bis com. 4 CORTE COST., Legge 11/02/1994 num. 109 art. 31 bis com. 5 CORTE COST., Legge 02/06/1995 num. 216 CORTE COST., Decreto Legge 03/04/1995 num. 101 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)