Sez. 1, Sentenza n. 5268 del 25/09/1997 Cc. (dep. 13/11/1997) Rv. 208793 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Istanza di revoca - Provvedimento di rigetto - Configurabilità come nuovo decreto di sequestro - Esclusione - Rimedio esperibile.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
Il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca di sequestro preventivo, motivato con la persistenza di tutti gli elementi che avevano dato origine al decreto di sequestro e con l'assenza di fatti sopravvenuti a mutare il quadro iniziale, non può essere considerato in alcun modo come decreto di sequestro, soggetto al riesame previsto dall'art. 322 cod. proc. pen., ma si configura come ordinanza in materia di sequestro preventivo, contro la quale può essere proposto appello ai sensi dell'art. 322-bis stesso codice. Ne consegue che nel relativo procedimento sono inapplicabili le disposizioni dei commi quinto e nono dell'art. 309 cod. proc. pen., richiamate dai successivi artt. 322 e 324 in tema di sequestro, che prevedono il decorso dei termini ivi previsti a pena di inefficacia dell'ordinanza dispositiva la misura cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)