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Sez. 3, Sentenza n. 2811 del 30/10/1998 Cc. (dep. 30/11/1998) Rv. 212172 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Appello ai sensi dell'art. 322 bis cod.proc.pen. - Ambito di applicazione - Provvedimento che dispone la misura - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212172-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

La dizione contenuta nell'art. 322 bis cod.proc.pen., secondo la quale l'appello può essere proposto contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo deve intendersi riferita soltanto ai provvedimenti che comunque operano in tema di misura cautelare reale, ad esclusione di quelli con cui la misura cautelare viene disposta, costituendo tale articolo una norma di chiusura che consente l'appello contro tutti i provvedimenti in materia di sequestro preventivo non soggetti a riesame ex art. 322 cod.proc.pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)